A volte sì, cambiare assicurazione dopo un sinistro conviene, se l’incidente in questione avviene nei 60 giorni fuori dal cosiddetto “periodo di osservazione” sulla base del quale viene stilato l’attestato di rischio e calcolato il premio da pagare per il rinnovo della propria assicurazione RC auto.
Infatti, l’assicurazione è tenuta a inviarvi l’attestato di rischio 30 giorni prima della scadenza della polizza, per cui eventuali incidenti verificatisi fra l’emissione dell’attestato e la scadenza della polizza non comparirebbero nell’attestato (e non comporterebbero un aumento del premio) nell’anno corrente, bensì in quello dell’anno successivo, quando scatterebbe anche l’aumento del premio se la colpa vostra nell’incidente in questione è pari o superiore alla fatidica soglia del 51%.
In realtà, però, il periodo “scoperto” è di 60 giorni e non di 30 giorni. In pratica, il periodo di osservazione rispetto ai sinistri è di 1 anno, ma è sfasato di 60 giorni rispetto alla data di scadenza della polizza (tranne, ovviamente, il caso della prima stipula). Dunque, se avete un incidente fino a 60 giorni prima della scadenza della vostra polizza, può avere senso provare a cambiare subito la propria compagnia di assicurazione. Perché?
Il motivo è semplice. Tutti i sinistri vengono registrati in un apposito database, chiamato “Database nazionale dei sinistri ANIA” (che è l’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici). Se cambiate assicurazione subito, prima cioè dell’emissioni del nuovo attestato di rischio, è possibile che la nuova compagnia di assicurazione basi la propria offerta sull’attestato di rischio e non controlli il database degli incidenti. In tal caso, il discorso dell’incidente andrebbe “in cavalleria”…
Si noti che il bonus malus scatta anche se, anziché essere stati coinvolti in un incidente con colpa pari o superiore al 51%, nell’arco di 5 anni (che è lo “storico” illustrato dall’attestato di rischio dell’assicurato) si sono avuti più sinistri con bassa percentuale di colpa, i quali sommati insieme raggiungono o superano il 51%. Ad es., un incidente con il 35% di colpa e uno con il 20% di colpa, che singolarmente non farebbero scattare il “malus”, sommati insieme sono equivalenti a un sinistro con responsabilità del 55%.