La guida senza assicurazione non comporta la decurtazione di punti dalla patente, tuttavia essa è sanzionata con una multa pesante e con il sequestro del veicolo. Inoltre, sono a carico del trasgressore anche le spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sotto sequestro.
Infatti, guidare senza assicurazione costituisce un reato disciplinato dall’art. 193 del Codice della Strada, che obbliga i proprietari di veicoli a motore all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. E, come recita l’articolo stesso: “Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119”.
Si noti, però, che la multa viene ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo sia resa operante nei 15 giorni che decorrono dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza stabilita per il pagamento dei premi successivi al primo. L’importo della sanzione è ridotto poiché è una situazione meno grave rispetto a quella della totale mancanza di polizza,.
La sanzione amministrativa è ridotta ad un quarto anche quando il proprietario del veicolo entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alla radiazione del veicolo. In questo secondo caso la sanzione andrà comunque pagata e, ad avvenuta e certificata demolizione, sarà restituita la sanzione.
Il reato si perfeziona se il veicolo privo di assicurazione viene “posto in circolazione”, mentre l’assicurazione non è obbligatoria se il veicolo rimane nel box o in un’area non aperta alla circolazione. Ma si può essere sanzionati per “guida senza assicurazione” anche se il veicolo è semplicemente parcheggiato su una strada pubblica o se ad esempio viene spinto dal conducente, senza che il veicolo stesso sia in moto.
Per evitare il sequestro dell’auto non basta pagare la multa: occorre attivare una polizza RC auto per almeno 6 mesi. Se quindi si paga la multa ma non si stipula o riattiva la polizza in questione, i vigili o la polizia stradale, trascorsi 60 giorni dalla notifica della contravvenzione, invieranno il verbale al Prefetto, che comunicherà al trasgressore il termine entro cui deve riattivare la polizza.