La patente di guida, anche nel nuovo formato tipo carta di credito in linea con le direttive europee, è considerata un valido documento di identificazione valido a tutti gli effetti su tutto il territorio italiano, dispone di tutti i requisiti previsti dalla legge in grado di identificare un cittadino italiano.
Infatti, il regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevede che l’identità personale possa essere dimostrata con ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, e, tra questi, è menzionata esplicitamente la patente di guida. La patente, del resto, riporta nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza.
Inoltre, in tutti i casi in cui vi viene richiesto una carta di identità, essa può sempre essere sostituita dal documento di riconoscimento equipollente, come appunto è considerata la patente. Questo è possibile anche perché nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo – ovviamente – specifica istanza del richiedente.
La patente di guida, pur avendo validità come documento di riconoscimento su tutto il territorio del nostro Paese, all’estero potrebbe essere invece classificata non valida come documento di riconoscimento. Infatti, per viaggiare nel Paesi dell’Area Schengen o extra Schengen sono necessari dei documenti certificati per poter oltrepassare le rispettive frontiere: ovvero carta d’identità valida per l’espatrio, passaporto e diverso documento di viaggio valido nello Stato di destinazione.
Anche se non tutti lo sanno, sono equipollenti alla carta di identità, oltre alla patente di guida, anche il passaporto, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato.