Le spese per ottenere un duplicato della patente dipendono da se la patente in questione è “duplicabile” o meno, cosa verificabile via terminale dalle Forze di Polizia, oppure direttamente da voi tramite il sito “Il portale dell’automobilista: www.ilportaledellautomobilista.it.
Nel primo caso, una volta sporta denuncia di smarrimento o sottrazione della patente, occorrerà semplicemente attendere la spedizione del nuovo documento da parte del Ministero dei Trasporti – che arriverà, entro 45 giorni, all’indirizzo di residenza del titolare – e pagare l’importo dovuto in contrassegno. In questo caso non si paga la duplicazione e le spese sono semplicemente quelle postali (€ 6,90) più un versamento di € 7,80 sul c/c 9001 a titolo di diritto fisso.
Nel secondo caso, invece, il titolare deve, entro 45 giorni dalla denuncia, recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione e dei Trasporti per farsi consegnare direttamente il nuovo documento. In questo caso la spesa è di € 7,80, pagabili direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione. Anche in questo caso non si paga la duplicazione.
Ricordiamo che, in caso di smarrimento o sottrazione della patente di guida, il titolare deve provvedere, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, alla denuncia alle Autorità di Polizia che rilasceranno un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.
Si noti che è possibile chiedere la duplicazione della patente anche per deterioramento: ad esempio, quando il numero del documento, dei dati anagrafici, la data di scadenza o la foto del titolare non sia identificabile. In tal caso occorrerà fare richiesta del duplicato alla Motorizzazione dopo aver effettuato i due pagamenti previsti: 32 euro sul c/c 4028 e 9 euro sul c/c 9001. A ciò va aggiunta la spesa per le due foto-tessera che è necessario fornire al medesimo sportello.